Attestazioni

Attività

Attestazioni di piani

Attestare un piano significa certificarne i contenuti, assumendosene le responsabilità, nei confronti dei creditori dei tribunali e dei terzi.

Il ruolo dell’attestatore è quello di validare un piano elaborato da altri. L’attestatore deve essere conosciuto presso i creditori sociali e i principali istituti di credito nei confronti dei quali svolge un ruolo di garanzia e fidefacenza. L’attestatore deve essere quindi indipendente e non avere nessun tipo di rapporto con l’imprenditore o i suoi consulenti.

Fattibilità del piano

L’attestatore deve certificarne la fattibilità (il piano deve essere cioè concreto e sostenibile). La fattibilità la si certifica previo inquadramento di un orizzonte temporale, cioè il periodo che si ritiene necessario affinché l’azienda torni ad operare in una situazione di equilibrio economico patrimoniale e finanziario stabile. Solitamente il periodo di tempo necessario a tali fini, varia dai 3 ai 5 anni ma in alcuni casi e per alcuni settori può essere ragionevole ipotizzare un orizzonte temporale anche più esteso.

Veridicità dei dati aziendali.

Per essere fattibile il piano deve avere dati di partenza veri e reali. A tal fine l’attestatore deve compiere una accurata e analitica attività di verifica dei dati aziendali alla base del piano il che si traduce nella verifica dei c.d. dati di partenza che solitamente si contemperano in una situazione patrimoniale infrannuale. Su tale situazione l’attestatore deve effettuare un’attività di revisione contabile e legale basata sull’utilizzo dei principi di revisione nazionali o internazionali a seconda dei casi e della dimensione dell’impresa i cui dati debbono essere certificati.

Miglior soddisfacimento dei creditori.

Quando il piano è in continuità aziendale può essere obbligatorio il dover certificare il c.d. “miglior soddisfacimento dei creditori” e cioè attestare che la prosecuzione dell’attività di impresa rappresenti per essi l’ipotesi di migliore in concreto praticabile. Ciò si traduce in un confronto tra quanto promesso ai creditori nella procedura in continuità aziendale rispetto a quanto gli stessi potrebbero ottenere in un’alternativa ipotesi liquidatoria di tipo fallimentare,

Giovanni Angelini & Co

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